La revoca della donazione per ingratitudine è possibile solo se il donatario reca al donante un pregiudizio grave per la sua situazione.
La Corte d’Appello di Bologna chiarisce i presupposti necessari ai fini della revoca della donazione per ingratitudine di cui agli art. 800 e 801 del Codice Civile. Con la sentenza num. 1175/2022 precisa infatti che il pregiudizio in rapporto alla situazione dei soggetti deve essere arrecato dolosamente.
Nel caso di specie, un’amministratrice di sostegno agisce a nome della propria assistita al fine di revocare la donazione fatta da quest’ultima nei confronti della figlia, alla quale aveva trasferito la nuda proprietà di immobili. L’atto veniva richiesto ai sensi dei predetti articoli che rendono possibile la revoca in caso di grave ingiuria al patrimonio del donante.
Alla base della revoca vi erano una serie di conflitti familiari, sorti subito dopo la donazione. La figlia, infatti, secondo l’amministratrice di sostegno, teneva una condotta violenta e intimidatoria nei confronti della madre.



