Sull’efficacia probatoria dell’estratto di conto corrente bancario

Sull’efficacia probatoria dell’estratto di conto corrente bancario

La vicenda decisa dal Tribunale di Cosenza, trae origine da un’opposizione a decreto ingiuntivo con la quale l’opponente contestava l’efficacia probatoria degli estratti conto prodotti dall’istituto di credito nell’ambito del giudizio di opposizione.

Sul punto il Tribunale di Cosenza ha osservato chegli estratti conto prodotti dalla banca …, contrariamente a quanto osservato dall’opponente, non sono copie fotografiche o fotostatiche di scritture originali esistenti, ma costituiscono riproduzioni meccaniche di supporti magnetici, vale a dire della stampa di un’elaborazione computerizzata effettuata dal sistema contabile della banca, con la conseguenza che la disciplina del disconoscimento di tali registrazioni, pertanto, debba essere rinvenuta, non già nell’art. 2719 c.c., che si riferisce alle copie fotografiche di scritture, ma nell’art. 2712 c.c., per cui grava sul debitore l’ onere di contestare la veridicità delle singole operazioni registrate entro i termini contrattualmente previsti (cfr., sul punto, Cass. n. 23389/16)”.

Alla luce di quanto sopra il Tribunale ha rigettato l’eccezione proposta dall’opponente.

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