La vicenda decisa dal Tribunale di Cosenza, trae origine da un’opposizione all’esecuzione , con la quale l’opponente chiedeva la sospensione di un titolo giudiziario
Sul punto il Tribunale di Cosenza rilevava che” trattandosi di opposizione all’esecuzione promossa in base a titolo esecutivo giudiziale, il debitore può invocare soltanto i fatti estintivi o modificativi del diritto del creditore che si siano verificati posteriormente alla formazione del titolo, e non anche quelli intervenuti anteriormente, i quali sono deducibili esclusivamente nel giudizio preordinato alla formazione del titolo stesso (cfr. Cass. Civ., n. 26089 del 30.11.2005) e che, nel caso in cui sia stato promosso giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la parte opponente non può proporre anche opposizione alla esecuzione per le medesime ragioni, in quanto le questioni attinenti ai vizi di formazione del titolo o al merito della decisione che in esso è contenuta devono essere fatte valere all’interno del giudizio di opposizione alla ingiunzione che esaurisce ogni possibile accertamento della fondatezza o meno delle ragioni dedotte (cfr. Cass. Civ., n. 8331 del 19.6.2001)”
Alla luce di quanto sopra Il Tribunale ha rigettato l’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo