La vicenda decisa dal Tribunale di Cosenza, trae origine da un’opposizione a precetto, con la quale l’opponente lamentava, tra le varie cose, il difetto di prova della titolarità del credito in capo alla società opposta – asserendo che quest’ultima non avesse fornito gli elementi a sostegno del fatto che le operazioni di cessione in blocco intervenute includessero anche il credito di cui all’opposizione – la mancanza della notifica di cui all’art. 1264 c.c., nonché l’inefficacia del contatto di cessione.
- Il Tribunale sulla cessione in blocco rilevava che “ quanto all’eccezione relativa alla carenza di legittimazione attiva della società opposta ed al difetto di notifica delle cessioni dei crediti, secondo l’orientamento da ultimo ribadito dalla Suprema Corte, “La parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un’operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all’art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l’onere di dimostrare l’inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l’abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (cfr. Cass. Civ., n. 24798 del 5.11.2020). L’art. 58, comma 2, del d.lgs., n. 385 del 1993 ha inteso agevolare la realizzazione della cessione “in blocco” di rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale, e dispensando la banca cessionaria dall’onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti (cfr. Cass. Civ., n. 20495 del 29.9.2020). Considerato che, nel caso di specie, la società cessionaria-odierna opposta ha allegato tutta la documentazione concernente le cessioni dei crediti – tra i quali è inclusa la posizione del debitore opponente -, così da fornire adeguata prova della propria legittimazione attiva; considerato, quindi, che, per effetto delle cessioni predette, la società……………. è succeduta, a titolo particolare, nei rapporti giuridici attivi di titolarità dell’originaria banca cedente e che, per effetto della pubblicazione delle cessioni sulla G.U., ai sensi dell’art. 58 , comma 2 e 4 T.U.B., non occorreva alcuna notifica individuale e/o accettazione da parte del debitore ……..;
Alla luce di quanto sopra il Tribunale di Cosenza ha ritenuto sussistere la piena legittimazione della società cessionaria del credito a pretendere il pagamento di quanto intimato